La riforma della Legge fallimentare ha introdotto nel nostro ordinamento l'istituto dell'allerta, che prevede meccanismi e misure volte a prevenire le crisi di impresa e che è basato sul motto “prevenire è meglio che curare”, affinché l’imprenditore colga in anticipo i segnali di allarme e porre così in essere tutte le iniziative necessarie a salvaguardare gli equilibri d’impresa e la continuazione dell’attività.

Le statistiche dicono che la stragrande maggioranza delle aziende non è ancora in regola con la nuova normativa relativa alle procedure di allerta. Questo perché la legge dice cosa occorra fare, ma non come. 

Vediamo in sintesi cosa prevede il D.Lgs. 14/2019 in merito al “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza” che entrerà in vigore il 15 agosto 2020, 18 mesi dopo la pubblicazione sulla G.U. Il sistema e le relative procedure di allerta trovano il proprio fondamento nel concetto di “crisi aziendale” e negli obblighi amministrativi posti a carico dell’imprenditore.

 Il concetto di crisi è definito all’art. 2 del Codice come “…lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l’insolvenza e che si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate…”.

Gli obblighi amministrativi a carico dell'imprenditore sono invece previsti nel successivo art. 3, che stabilisce tra gli altri l'obbligo per l'imprenditore individuale di''... adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assumere senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte ... " e l'obbligo per l'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, "...di adottare un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato ai fini della tempestiva rilevazione dello stato di crisi e dell’assunzione di idonee iniziative.”

L’istituto dell’allerta, disciplinato dal Codice, è rappresentato dagli obblighi di segnalazione posti a carico degli organi di controllo societario e dei creditori pubblici qualificati, allo scopo di rilevare tempestivamente gli indizi di crisi dell’impresa ovvero " ... gli squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario, rilevabili attraverso appositi indici che diano evidenza della sostenibilità dei debiti per almeno i 6 mesi successivi e delle prospettive di continuità aziendale…”

Gli organi di controllo societario, ossia il revisore contabile o la società di revisione, hanno l'obbligo di segnalare immediatamente all'organo amministrativo della società l'esistenza di fondati indizi della crisi.

Entro un termine non superiore a 30 giorni, l’organo amministrativo deve, a sua volta, sottoporre agli organi di controllo le soluzioni individuate e le iniziative intraprese per il superamento della crisi. Nel caso in cui gli amministratori, nei successivi 60 giorni non forniscano risposta, forniscano una risposta inadeguata o non adottino i provvedimenti individuati per il superamento della crisi, gli organi di controllo hanno l'obbligo di rivolgersi all'Organismo per la Composizione della Crisi aziendale (OCRI) per l'avvio della procedura di composizione assistita della crisi.

I creditori pubblici qualificati, ovvero Agenzia delle Entrate, INPS e l’Agente della riscossione delle imposte (ex Equitalia) hanno l'obbligo di comunicare al debitore che la propria esposizione ha superato determinate soglie di rilevanza, invitandolo ad estinguere o regolarizzare nelle forme di legge l'esposizione debitoria nei 90 giorni successivi.

Decorso inutilmente tale termine, i creditori pubblici qualificati hanno l'obbligo di procedere senza indugio alla segnalazione all'OCRI. L'inadempienza dell'obbligo di comunicazione posto a loro carico determina, per l'Agenzia delle entrate e INPS, l'inefficacia del titolo di prelazione spettante sui crediti di cui sono titolari e, per l'Agente della riscossione delle imposte, l'inopponibilità del credito per spese ed oneri di riscossione.

Come si può facilmente evincere, figuriamoci se i creditori pubblici qualificati, di fronte a tale rischio concreto della perdita del loro privilegio sui crediti, indugeranno ad effettuare le segnalazioni!

Stai pensando che queste cose non servano e che l’azienda possa continuare ad operare come ha sempre fatto?

Purtroppo non sarà così in quanto essere dotati di un efficace sistema di controllo di gestione interno sarà sostanzialmente obbligatorio; infatti, in mancanza dello stesso, ed in caso di malaugurato default della situazione aziendale, l’imprenditore potrà addirittura essere imputato del nuovo reato (introdotto con tale novità legislativa) denominato “bancarotta da aggravamento”, che va appunto a punire penalmente il titolare che non abbia fatto nulla, ovvero che non abbia adottato un “…assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato…” non dico per prevenire ma, quanto meno, per rilevare tempestivamente gli indizi di crisi e prendere le necessarie contromisure.

 Tutto ciò non deve essere vissuto come un semplice obbligo, ma come una enorme opportunità che permette un miglioramento della posizione competitiva ed una maggiore efficienza e razionalizzazione delle risorse esistenti. Una occasione per ridurre gli sprechi, aumentare i profitti e rendere più efficiente l’azienda.

OPTA può offrire un supporto agli imprenditori in queste attività di prevenzione delle crisi e monitorare la continuità aziendale nel tempo: un percorso che faremo insieme, partendo dalla consapevolezza della normativa per arrivare all’analisi e implementazione delle attività necessarie per adeguare l’impresa al decreto, migliorando al tempo stesso la gestione aziendale.


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Di OPTA
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